Come è nostra abitudine, alleghiamo tutti i documenti in questione, per dimostrare ancora una volta che noi non diciamo bugie, ma denunciamo amare verità.
Buona lettura
Regolamento CGIL in base al quale le dimissioni sono un atto dovuto e di seguito la denuncia di Alma Bianco contro Oceano
TITOLO V
Della giurisdizione interna
Articolo 26 -
Sanzioni disciplinari
È passibile di sanzioni disciplinari l‟iscritta o l‟iscritto
il cui comportamento sia contrario ai
principi di democrazia e di garanzia di altre/altri
iscritte/iscritti o risulti lesivo per la
CGIL o
configuri violazione di principi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le
seguenti:
a. biasimo scritto;
b. in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a
qualsiasi livello, o componente
del
comitato Direttivo, sospensione dalla/e carica/he
sindacale/i ricoperta/e da 3 a 12
mesi;.
c. sospensione da tre a dodici mesi dall‟esercizio delle
facoltà d‟iscritta/o;
d. espulsione dall‟organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di
gradualità, proporzionalità e
personalità in relazione al tipo e alla gravità dell‟infrazione,
per:
1. comportamenti
1.1. incompatibili con i principi fondamentali dello
Statuto;
1.2. in contrasto con le regole in esso precisate;
1.3. contrarie alle corrette norme di leale comportamento
nell‟organizzazione;
1.4. in contrasto con le norme fissate nei Regolamenti
approvati dagli organi statutari.
La violazione, in particolare, delle norme elettorali
comporta la decadenza dagli incarichi
sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità per
almeno due anni a qualunque incarico;
2. molestie e ricatti sessuali;
3. condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di
opinione;
4. atti affaristici o di collusione con la controparte.
In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a
procedimenti penali con esclusione
dei reati di
opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della
libertà della
persona, la Segreteria del Centro regolatore di riferimento
(o di quello superiore se il caso si
riferisce ad un Centro regolatore) può sospendere
cautelativamente l‟iscritto dalla carica
ricoperta o dall‟esercizio delle facoltà di iscritto, per il
tempo strettamente necessario
all‟inchiesta, alla decisione di prima istanza e all‟esame
dell‟eventuale ricorso.
Il Comitato
direttivo del Centro regolatore di riferimento dovrà, entro trenta
giorni, pena
l‟inefficacia del provvedimento, ratificare tale decisione.
Sono fatte salve la continuità delle
prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità
previste dal Regolamento del
personale.
La sospensione cautelativa non costituisce sanzione
disciplinare.
È facoltà dell‟iscritto oggetto di tale provvedimento
richiedere l‟attivazione del Comitato di
garanzia competente che deciderà in unico grado.
Il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le
decisioni del Comitato stesso,
qualora non venga confermata.
Nel corso del procedimento disciplinare, il Comitato di
Garanzia, in relazione alla natura dei
fatti evidenziati ed alla carica esecutiva ricoperta
dall‟iscritto/a sottoposto/a al procedimento
stesso, può chiedere allo/a stesso/a che si sospenda
cautelativamente dall‟incarico ricoperto
per la durata della stessa procedura.
Nei casi più gravi sanzionati come al punto d) del 1^ comma,
a tutela dell‟organizzazione la
sanzione è immediatamente esecutiva, fatta salva la
procedura di garanzia da parte del/la
sanzionato/a.
I materiali raccolti in sede di procedimento disciplinare
sono utilizzabili anche ai fini di
eventuali provvedimenti che le strutture possono assumere
nella loro funzione di “datori di
lavoro”.Lo Statuto della CGIL
- 24 -
Le strutture che
vengono a conoscenza di
fatti penalmente illeciti sono tenute a darne
immediata comunicazione all‟autorità giudiziaria, fermo
rimanendo l‟avvio del procedimento
disciplinare.
I procedimenti disciplinari non sostituiscono il diritto ad
eventuali azioni civili per il
risarcimento dei danni subiti dall‟organizzazione.
Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti
all‟autorità giudiziaria non esclude
responsabilità anche patrimoniali nei confronti dell‟organizzazione.
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